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  • Studio Legale Savoca

ASSEGNO DIVORZILE: LA PRIMA RICHIESTA DOPO LA PRONUNCIA DI DIVORZIO

L’assegno divorzile rappresenta una somma periodica, corrisposta da un coniuge in favore dell’altro dopo la fine del rapporto di coniugio, dovuta nell’ipotesi in cui uno dei due coniugi sia sprovvisto di mezzi autonomi di sostentamento oppure, per motivi oggettivi, non versi nelle condizioni di poterseli procurare.

La disciplina dell’assegno divorzile è contenuta nell’art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio n. 898 del 1970, secondo il quale la decisione con cui il Tribunale dispone l’obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, deve tenere conto di una serie di criteri di riferimento ed in particolare: “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

I presupposti indicati dall’art. 5 comma 6 della L. n. 898/70, tuttavia, devono essere interpretati anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali, nel tempo sensibilmente mutate, sino alle statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contenute in seno alla sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018.

Alla luce della superiore decisione l’assegno divorzile non svolge più una funzione meramente assistenziale, ma anche perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale.

Ciò attribuisce all’assegno una funzione assistenziale ma anche e soprattutto compensativa, finalizzata a riequilibrare le posizioni economiche degli ex coniugi tenendo conto dell’apporto concreto che ciascuno di loro ha offerto lungo l’intera durata della vita matrimoniale.

Accade sovente che l’assegno divorzile non sia oggetto di specifica richiesta al momento dell’instaurazione del procedimento di divorzio e che solo in un secondo momento l’ex coniuge palesi la necessità di percepirlo.

Come procedere in questi casi?

In dette ipotesi troverà applicazione l’art. 9 della Legge n. 898/70 che consente la revisione delle condizioni di divorzio per "sopravvenienza di giustificati motivi": in particolare, sarà possibile proporre un nuovo giudizio di revisione, volto ad ottenere la modifica delle precedenti statuizioni di ordine economico contenute in seno alla pronuncia giudiziale di divorzio, a condizione però che vi siano “giustificati motivi” sopravvenuti legittimanti la pretesa.

Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 5055 del 24 febbraio 2021, individuando i principi di riferimento per l’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile richiesto per la prima volta in seno al richiamato giudizio di revisione.

La Cassazione chiarisce che, anche in questa ipotesi, al fine di quantificare le somme dovute, non occorre tenere in considerazione soltanto il tenore di vita goduto durante il matrimonio dal coniuge richiedente, ma altresì i criteri individuati in seno all’art. 5, comma 6 delle Legge sul divorzio, così come interpretati alla luce della sentenza 18287/2018 delle Sezioni Unite.

La valutazione, dunque, deve essere parametrata onorando un criterio composito: assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale giudizio di prevalenza a favore di una delle tre componenti rispetto alle altre, in base al caso concreto.

In particolare, la funzione assistenziale può assumere rilevanza preponderante a condizione che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della situazione economica di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione, per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge con maggiori disponibilità economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi.

Pertanto, in virtù dell’esegesi della Suprema Corte, al coniuge divorziato sarà consentito richiedere, successivamente alla pronuncia di divorzio ed in relazione all'art. 9 della legge 898/70, la determinazione dell'assegno divorzile precedentemente non fissato, purché dimostri l’esistenza di circostanze nuove, sopravvenute alla pronuncia di divorzio, ossia, alternativamente:

- un sopravvenuto squilibrio economico tra le parti e dunque la sopraggiunta inadeguatezza dei mezzi di cui dispone per provvedere al proprio mantenimento;

- la mancanza di strumenti alternativi di tutela per assenza di soggetti a ciò legalmente obbligati o mancanza di forme pubbliche di sostegno;

- che l’ex coniuge impoverito abbia in passato conferito apporti significativi alla controparte.


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