Con una recentissima pronuncia della CGUE (Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 22 aprile 2021, causa C-826/19), il passeggero dirottato verso un aeroporto vicino a quello di destinazione originaria, non acquisisce automaticamente il diritto ad una compensazione pecuniaria forfettaria nelle misure previste dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 (Euro 250, 400 o 600).
Detta ipotesi appare differente dal caso “di scuola” di cui all’art. 6 del medesimo Regolamento, che legittima il passeggero ad ottenere la compensazione pecuniaria dalla compagnia aerea in tutti i casi in cui si verifichi un ritardo prolungato (in particolare di 2, 3 o 4 ore, in relazione alla distanza della tratta aerea rispetto al luogo di partenza).
Pertanto, la compagnia aerea non è obbligata al versamento di alcuna compensazione pecuniaria nel caso in cui l’aeroporto diverso da quello prescelto dal passeggero serva la stessa città o regione, o sia comunque collocato ad una distanza tale da permettere al passeggero di raggiungere la destinazione prevista nelle tempistiche indicate dal già citato art. 6 del Regolamento sui diritti dei passeggeri.
Invece, a norma dell’art. 8, paragrafo 3 dell’atto normativo di riferimento, la compagnia aerea è comunque tenuta a farsi carico delle spese sostenute dal passeggero per il trasferimento verso l’aeroporto risultante in sede di prenotazione, o verso altra destinazione concordata con il passeggero.
Laddove la compagnia aerea non ottemperasse a tale obbligo, il passeggero acquisirebbe il diritto al rimborso delle somme sostenute a titolo di spese che, nel caso concreto, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli.
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